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CORTE DI CASSAZIONE – CARTA DOCENTE – VITTORIA PER I PRECARI

LA CORTE DI CASSAZIONE E LA ‘CARTA DOCENTE’: VITTORIA PER I PRECARI E DIRITTI RISARCITORI IN CASO DI FUORIUSCITA DAL SISTEMA SCOLASTICO

La Corte Suprema di Cassazione, il 27/10/2023, ha formulato significativi principi di diritto riguardo all’erogazione della “Carta Docente” in favore dei precari. La decisione è stata assunta dopo un’attenta analisi della normativa e della giurisprudenza italiana ed europea, includendo tra le altre: l’Art. 282 del d. lgs. n. 297/1994, l’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e la Sentenza della Corte di Giustizia del 18 maggio 2022.

L’iniziativa è stata innescata dal Tribunale del Lavoro di Taranto, che aveva indirizzato quattro quesiti alla Corte Suprema di Cassazione. Queste domande cercavano elementi di chiarezza sul diritto all’assegnazione della Carta del Docente, introdotta dalla Legge n. 107/2015 per supportare la formazione continua degli insegnanti.

I quesiti erano:

  • Determinare se la Carta del Docente fosse dovuta anche in caso di supplenze brevi o solo per quelle di durata maggiore o uguale a 150 giorni.

  • Definire se il bonus avesse natura retributiva o se rappresentasse un rimborso per spese sostenute nell’interesse del datore di lavoro.

  • Stabilire se l’attribuzione della Carta del Docente corrispondesse a un’obbligazione da soddisfare entro 10 anni o a una semplice obbligazione pecuniaria da soddisfare entro 5 anni.

  • Chiedere se la Carta potesse essere riconosciuta anche ai docenti che avessero già concluso il loro servizio, o se fosse indispensabile che rimanessero in servizio o fossero potenzialmente riassumibili.

Le risposte sono state fornite dalla sentenza (giudizio n. reg. gen. 10072/2023), resa dal Collegio presieduto dalla dott.ssa CATERINA MAROTTA:

a) La Carta Docente è dovuta agli insegnanti a tempo determinato che abbiano lavorato per un intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, come stabilito dall’art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999. L’omessa presentazione di una domanda al Ministero non preclude il riconoscimento di questo diritto.

b) La Carta Docente non ha natura retributiva, ma è piuttosto un rimborso per spese formative. Se non è possibile erogare la Carta in forma specifica, è dovuto un risarcimento del danno.

c) L’azione per ottenere la Carta Docente ha un termine di prescrizione di 5 anni, a partire dalla data di maturazione del diritto o dalla data in cui è stato possibile registrarla online. Le azioni risarcitorie per mancata attribuzione hanno un termine di prescrizione di 10 anni, a partire dalla data di uscita dal sistema scolastico.

In sintesi:

  • La Carta Docente è un diritto per gli insegnanti non di ruolo con incarichi annuali fino al 31.8 o 30.6, indipendentemente dalla presentazione della domanda online.

  • I docenti che non l’hanno ottenuta in tempo, ma sono ancora nel sistema scuola, hanno diritto a riceverla con valore equivalente, più interessi o rivalutazione. Chi è uscito dal sistema vanta il diritto al risarcimento.

  • Il diritto a richiedere la Carta Docente ha un termine di prescrizione di 5 anni, mentre il diritto al risarcimento ha un termine di 10 anni.

Per accedere al ‘Ricorso Carta Docente per i Precari – al Giudice del Lavoro vai alla sezione del sito Ricorso Carta del docente.  

AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI

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Secondo la Cassazione, sez. II, sentenza 26 agosto 2019, n. 21712, il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.

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